Onorevoli Colleghi! - Le infrastrutture militari nel nostro Paese risultano dislocate in maniera disomogenea e fortemente concentrate nelle regioni del centro, del nord e del nord-est. Tale dislocazione nasce dall'esigenza, avvertita dopo il secondo conflitto mondiale e nel quadro di preoccupante assetto politico-strategico della «Guerra fredda», di concentrare presìdi militari e di assicurare un'efficace vigilanza lungo la cosiddetta «soglia di Gorizia».
      Il rinnovato assetto politico-istituzionale europeo, nonché l'allargamento della NATO a Paesi aderenti all'ex Patto di Varsavia, hanno fatto venire meno le ragioni d'essere di un siffatto dislocamento logistico-geografico delle infrastrutture militari.
      A ciò si aggiunga il venire meno dell'obbligo di leva avviato con il processo di professionalizzazione delle Forze armate (disciplinato dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»), che vede come protagonisti del nuovo procedimento di arruolamento, per la maggior parte, giovani provenienti dal sud e dalle isole.
      La maggior parte dei militari è quindi costretta ad allontanarsi considerevolmente e immotivatamente, se non per ragioni logistico-strutturali, dai loro luoghi di origine, provocando situazioni di forte disagio e di affollamento abnorme delle strutture militari concepite per un certo numero di militari che, per soli dodici mesi, adempivano i loro obblighi di leva.
      Una tale forma di «pendolarismo» comporta l'inutile spreco di capitali e di energie che potrebbero essere investiti in maniera più razionale e proficua, determinando

 

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gravi disagi per coloro i quali, intraprendendo con convinzione e dedizione la carriera militare, aspirano a crearsi una famiglia e un futuro stabile e sereno senza dover coprire distanze «siderali» per raggiungere il posto di lavoro.
      Lo scopo della presente proposta di legge è quello di operare una razionalizzata «ridislocazione» delle infrastrutture sul territorio nazionale in relazione al rinnovato assetto politico-comunitario e alle reali esigenze dei nostri professionisti delle Forze armate.
      L'articolo 1 individua nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.
      L'articolo 2 prevede che il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, individui, nelle suddette regioni, le sedi ove ubicare le infrastrutture militari e di conseguenza gli enti e i reparti militari da ridislocare e fissi i tempi e le modalità di realizzazione delle nuove caserme e di ristrutturazione di quelle già esistenti. Prevede, inoltre, che per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari siano utilizzate aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e con gli enti locali interessati.
      L'articolo 3 prevede apposite agevolazioni per il personale delle Forze armate costretto quotidianamente a spostarsi dal luogo di residenza a quello di servizio.
      L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria della legge.
 

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